agevolazioni nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionati


 

art. 5, L. 22.04.1982, n. 168

 

Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli artt. 27, sgg., L. 05.08.1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

Nello stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa.

 

 


 

artt. 27, sgg., L. 05.08.1978, n. 457

 

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all’art. 59, L. 10.02.1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali srumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 31, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della L. 28.01.1977, n. 10, e successive modificazioni (cfr. art. 14, L. 17.02. 1992, n. 179).

 


 

Not. Pasquale Colliani

 

Sottolinea la prassi per il conseguimento del beneficio fiscale, da parte dell’Ufficio del regsitro di Salerno, che chiede la allegazione di un certificato del Comune che attesti la inclusione dell'immobile (foglio e mappale catastali) in un piano di recupero approvato (in genere dal C.C.).

 

Se il piano di recupero è di iniziativa pubblica, l’Ufficio non chiede la stipula della convenzione di cui è cenno nella legge e tale situazione di solito viene anche certificata.


L'Ufficio sembra, poi, richiedere che sia dimostrata l'avvenuta esecuzione dei lavori entro un certo termine (nei tre anni) e pretende che i lavori da eseguire all'immobile siano sempre lavori strutturali, e non anche di manutenzione, sia pure straordinaria, come ratio vorrebbe.